7.10.12

E M P A F CONTRIBUTI – Riaccertamento posizioni contributive L’Ente ha provveduto a riaccertare la posizione di alcuni iscritti che usufruiscono della riduzione contributiva nella qualità di esercenti attività professionale in rapporto di lavoro subordinato e che, in base ai dati comunicati dell’Agenzia delle Entrate, sono risultati percettori di redditi da lavoro autonomo, di redditi di impresa o di redditi prodotti in forma associata in quanto tali incompatibili con la condizione lavorativa che ha consentito loro di beneficiare della riduzione contributiva. Gli interessati sono stati invitati a giustificare i redditi in questione, al fine di mantenere l’aliquota di riduzione contributiva in atto, entro il 31 luglio prossimo. DURC Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa, rispetto ai propri dipendenti, nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Ne consegue che il DURC non può essere rilasciato dalle Casse dei professionisti dal momento che la legge non comprende che la regolarità contributiva sia estesa anche alla previdenza dei professionisti. Quindi nel caso in cui ad un farmacista venga richiesta l’esibizione del DURC lo stesso, ove abbia dipendenti, dovrà richiedere il documento di regolarità contributiva ad uno degli Istituti sopra indicati e nel caso in cui non ne abbia autocertificherà, ex DPR n. 445/2000, che non è tenuto alla presentazione del DURC, in quanto privo di dipendenti. L’Enpaf, qualora ne sia richiesto, può rilasciare ai propri iscritti attestazioni relative al regolare versamento della contribuzione alla Cassa stessa, si rammenta, tuttavia, che nell’ambito dei rapporti con pubbliche amministrazioni ovvero con gestori di pubblici servizi l’iscritto deve avvalersi della dichiarazione sostitutiva. Peraltro, in base all’art. 15 della legge 183/2011, le predette attestazioni (come pure quelle di iscrizione) devono recare l’indicazione che non possono essere prodotte a pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi. ASSITENZA – Sisma 2012 Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.25 del 14 giugno u.s., ha disposto interventi assistenziali in favore degli iscritti alla data del 29 maggio 2012, residenti o con attività lavorativa nelle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia e Rovigo. L’intervento è esteso anche ai pensionati Enpaf, non più iscritti, con residenza nelle province anzidette. Gli interventi consistono in sussidi straordinari: - per danni all'abitazione di residenza (di proprietà o di comproprietà) dell'iscritto o del pensionato; - per danni ai locali adibiti all'esercizio della farmacia o della parafarmacia; - per sostegno agli iscritti che hanno subito la perdita o la sospensione dell'attività lavorativa; - per sostegno agli iscritti già in condizione di disoccupazione involontaria in data antecedente agli eventi sismici. La domanda, completa della documentazione richiesta, va inviata direttamente all'Enpaf entro il 20 agosto 2012, utilizzando la modulistica già inviata agli Ordini provinciali competenti e disponibile anche nel sito internet dell’Ente. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, il Consiglio di Amministrazione, in relazione al numero delle domande, alla consistenza delle diverse categorie di richiedenti ed all’entità dei danni subiti, stabilirà l’importo da erogare. PRESTAZIONI - Importo aggiuntivo E’ stato disposto, come ogni anno, l’accertamento nei confronti di alcuni pensionati che hanno beneficiato dell’importo aggiuntivo per l’anno 2010. In base all’art. 70 della legge 388/2000 ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici, il cui importo complessivo annuo di pensione non supera l’importo del trattamento minimo di pensione (6.147,55 per il 2010), ogni anno è dovuto un importo aggiuntivo di € 154,94 da erogarsi con la tredicesima o con il rateo di dicembre. Tale importo è stato liquidato nel corso del 2010, nei confronti di coloro che non abbiano superato: • come reddito individuale assoggettabile all’Irpef € 8.988,92; • come importo complessivo assoggettabile all’Irpef cumulato con quello del coniuge non legalmente separato € 17.977,83. L’importo viene erogato a chi ha una pensione attiva dall’ente che eroga la pensione principale tranne nel caso in cui il soggetto sia anche pensionato Inps: in tal caso provvede l’Inps. L’importo aggiuntivo non costituisce reddito a fini fiscali né previdenziali.. Atteso che l’erogazione viene fatta sulla base del reddito Irpef indicato nell’anno precedente la stessa è soggetta a verifica successiva, che in genere viene disposta dall’Enpaf, ogni anno nel mese di maggio o giugno. La verifica ha riguardato i pensionati a cui è stato erogato l’importo aggiuntivo nel 2010 in via provvisoria, sulla base dei redditi 2009, richiedendo agli stessi di produrre, entro il 30 luglio p.v., copia della dichiarazione dei redditi 2011, sia propria che del coniuge, al fine di effettuare le opportune verifiche in merito alla sussistenza del diritto a quanto corrisposto in base ai redditi effettivi 2010. Nel caso in cui gli interessati non rispondano, o comunichino dati reddituali superiori ai limiti prefissati, gli stessi saranno preventivamente informati nella stessa lettera a loro inviata, che l’Ente procederà al recupero di quanto erogato attraverso trattenute sul rateo di pensione di luglio o agosto 2012. In base al criterio finora adottato dagli Ufficio ai fini della verifica della sussistenza del diritto all’importo aggiuntivo, vengono sottoposti ad accertamento i pensionati che hanno beneficiato dell’importo aggiuntivo nei due anni precedenti l’anno di accertamento (ad es., nel caso specifico, nel 2010) e non ne hanno invece beneficiato l’anno immediatamente precedente (nel ns. caso il 2011) in quanto non hanno dato riscontro alla comunicazione inviata dall’ENPAF, ovvero non erano in possesso dei requisiti richiesti