8.4.10

ONAOSI RESTITUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA

Il Tribunale di Benevento ha condannato l'ONAOSI alla restituzione della quota associativa indebitamente versata dal medico. La Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituito dall'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti. Secondo l'interpretazione fornita di Giudici delle leggi, premessa la natura impositiva del contributo in contestazione, questo è soggetto alla garanzia della riserva di legge di carattere "relativo", dettata dall'articolo 23 Cost.; garanzia rispettata «anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l'attività dell'amministrazione». (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)