L'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROV.DI BARI COMUNICA
LE NORME SULLA VENDITA DI MEDICINALI NEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI INTRODOTTI CON IL DECRETO BERSANI
Ai sensi dell’art.5 del decreto legge 223/2006,convertito nella legge 248/2006,e nel rispetto delle disposizioni dello stesso Ministero della Salute (circolare ministeriale n. 3/2006) e della Delibera della Giunta Regionale Puglia n. 1127 dell’11.07.2007 (pubb. BURP n.31 del 1 marzo 2007),la vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP) e da banco (OTC)può essere effettuata anche in ESERCIZI FARMACEUTICI,alla presenza e con l’assistenza di almeno un farmacista abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine professionale,
previa comunicazione al Ministero della Salute, e alla Regione in cui ha sede l’esercizio stesso.
Anche i farmacisti che operano nei suddetti esercizi, pertanto, hanno tutti gli obblighi professionali inerenti lo svolgimento della professione,sono sottoposti al potere disciplinare dell’Ordine di appartenenza e sono soggetti,in caso di comportamenti illegittimi, alle stesse sanzioni dei colleghi che operano in altri ambiti.
ESERCIZI FARMACEUTICI (Parafarmacie) e Corner
Gli esercizi farmaceutici di cui al succitato art. 5 consistono negli esercizi di vicinato, nelle medie e nelle grandi strutture di vendita, senza alcun limite minimo di superficie, previsti e regolati dall’art. 4 comma 1, lett.d), e) ed f) del D.lgs. 114/1998. Nella prassi i suddetti esercizi farmaceutici vengono di solito identificati con la denominazione “parafarmacie” se si tratta di piccoli esercizi commerciali, e come “corner” se si tratta di specifici reparti all’interno di supermercati, ipermercati, nel qual caso deve essere allestito uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione, ovvero di tutti quelli non soggetti a prescrizione.
ORARI DI APERTURA
La vendita dei farmaci in tali esercizi è consentita soltanto durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale.
PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE POSTI IN VENDITA
1)I medicinali da banco o automedicazione (OTC);
2)i medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP);
3)i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica
4)i medicinali omeopatici per uso umano, se vendibili senza presentazione di ricetta medica.
PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE POSTI IN VENDITA
1)I medicinali prescritti in regime SSN;
2)i medicinali assoggettati a prescrizione medica, ive incluse le preparazioni galeniche magistrali;
3)i medicinali stupefacenti;
4)formule officinali, anche qualora siano preparate in una farmacia aperta al pubblico e,per composizione, risultino vendibili senza ricetta medica;
5) i medicinali omeopatici per uso veterinario, essendo per legge assoggettati a ricetta non ripetibile.
SANZIONI IN CASO DI VENDITA DI MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
La normativa vigente non prevede una specifica sanzione per i farmacisti operanti in esercizi farmaceutici, pertanto si applicheranno le sanzioni previste per la vendita di medicinali senza la prescritta ricetta medica.
Qualora il farmacista venda un medicinale assoggettato a prescrizione medica ripetibile in assenza della stessa è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1800 euro, se,invece, vende un medicinale soggetto a ricetta medica da rinnovarsi volta per volta è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 3000 euro (art. 148 D.Lgs. 219/2006 Codice comunitario dei medicinali per uso umano).
Se si tratta di medicinali veterinari sottoposti a ricetta, il Codice dei medicinali per uso veterinario commina una sanzione amministrativa che va da euro 1549 ad euro 9296.
Nel caso di vendita di medicinali contenenti sostanze psicotrope e stupefacenti non essendo tali esercizi autorizzati dal Ministero della salute, a differenza delle farmacie, si configurerebbe un’ipotesi di reato perseguibile ai sensi delle norme del D.P.R. 309/1990.
PREZZI DEI PRODOTTI
Il prezzo dei medicinali non assoggettati a prescrizione medica (OTC e SOP) e dei prodotti non medicinali è libero e liberamente determinato da ciascun venditore, anche se, per quanto riguarda i medicinali SOP e OTC, sono vietati concorsi, operazioni a premio, vendite sotto-costo e operazioni di fidelizzazione.
SELF-SERVICE PER I MEDICINALI DI AUTOMEDICAZIONE
Il Codice Comunitario dei medicinali per uso umano, a seguito delle modifiche di cui al D.Lgs. 274/2007, ha espressamente previsto che i medicinali di automedicazione possano essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti anche nei punti vendita di cui all’art. 5 del decreto Bersani.
DENOMENAZIONE E SEGNI DISTINTIVI
Al fine di consentire un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del SSN, il D.Lgs. 153/2009 ha riservato l’utilizzo della denominazione farmacia e il segno distintivo della croce di colore verde alle farmacie aperte al pubblico e ospedaliere.
Pertanto, gli esercizi di cui all’art. 5 del D.L 223/2006 che continuino ad utilizzare tali segni potranno essere sottoposti a sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 37 del codice deontologico,in quanto si tratterebbe di una violazione di legge ed, in ogni caso, trattandosi di insegne non autorizzate, potrebbero essere sanzionati ai sensi dei relativi regolamenti comunali.
FARMACISTA RESPONSABILE
Con D.Lgs 274/2007 è stato previsto che il farmacista che esplica l’attività professionale nei punti vendita di cui all’art. 5 della legge 248/2006 è responsabile, oltre che della gestione del reparto e dell’attività di vendita al pubblico dei medicinali, anche del connesso stoccaggio dei medicinali nel magazzino annesso, funzionale all’esercizio commerciale.
Qualora al reparto per la vendita di medicinali siano assegnati più farmacisti, il titolare dell’esercizio commerciale individua il farmacista responsabile, il quale deve risultare identificabile dall’utente.
DISTINTIVO PROFESSIONALE
Il farmacista addetto alla vendita di medicinali SOP e OTC negli esercizi commerciali deve indossare il camice bianco e il distintivo professionale.
FARMACOVIGILANZA
Con D.Lgs 274/2007 gli obblighi di segnalazione delle reazioni avverse dei medicinali previsti dalle disposizioni in materia di farmacovigilanza, sono stati estesi anche ai farmacisti operanti nei punti vendita di medicinali di cui all’art. 5 della legge 248/2006.
PROCEDURE HACCP
Tutti gli esercizi commerciali che vendono alimenti rientrano nell’ambito di
applicazione delle disposizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari. Pertanto gli esercizi farmaceutici debbono adottare una procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP.
SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEL TITOLARE DELL’ESERCIZIO (*)
Gli esercizi farmaceutici devono essere ispezionati dalle ASL che provvedono a
compilare il relativo verbale di ispezione.
“La ASL competente è tenuta a compiere anche verifiche straordinarie, al fine di
vigilare sul mantenimento dei requisiti richiesti. Se il risultato della verifica non è conforme alla normativa vigente, il titolare dell’esercizio commerciale è diffidato dalla azienda USL a mettersi in regola entro un tempo perentorio e, trascorso detto termine il Sindaco provvede a disporre la chiusura del punto vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica”.
(*) (Deliberazione Della Giunta Regionale 11 luglio 2007, n. 1127 Decreto legislativo n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006, articolo 5. Nuova disciplina regionale in materia di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione
medica negli esercizi farmaceutici. Modifiche ed integrazioni Deliberazione di Giunta regionale n. 116 del 15.02.2007. pubblicata sul B.U.R.P. n.109 del 31.07.2007).