INDICAZIONE DEL NUMERO DI AIC SULLO SCONTRINO PARLANTE
Ricordiamo che dal prossimo 1° gennaio, secondo quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, sullo scontrino “parlante”, ai fini della detrazione o deduzione delle spese sanitarie, non dovrà più essere riportato lo specifico nome del farmaco bensì il codice alfanumerico dell’AIC, per evitare che attraverso la denominazione del medicinale siano rivelate informazioni sullo stato di salute e sulle patologie dei cittadini.
Per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno, pertanto, contenere:
- natura e qualità dei medicinali acquistati;
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- codice fiscale del destinatario dei medicinali.
Sino al 31 dicembre 2009, inoltre, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (ovvero con l’indicazione del nome del medicinale in luogo del codice AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante.