6.12.08

OBBLIGO DI INDOSSARE CAMICE BIANCO E DISTINTIVO

Il codice deontologico impone al farmacista (cfr art. 5, comma 1, del Codice Deontologico), nel prestare la propria attività al pubblico, di indossare il camice bianco e il distintivo professionale. Questo per garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista, unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo, l'esercizio abusivo della professione (cfr art. 3, comma 2, del Codice Deontologico). Tale comportamento costituisce anche un grave reato, sanzionato dall'art. 348 del codice penale e, per il farmacista che consenta o agevoli l'abusivismo, l'art. 8 della legge 175/1992 commina anche l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno.