20.1.08

Lo scontrino parla anche senza tessera

Una circolare della Federazione segnala che il Ministero della Salute, con nota in data 15 gennaio 2008, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti necessari ai fini della deduzione o detrazione fiscale della spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali. Com'è noto, ai fini della deduzione o detrazione fiscale delle spese relative all'acquisto di medicinali, lo scontrino fiscale, oltre a specificare la natura, qualità e quantità dei beni, deve anche riportare l'indicazione del codice fiscale del destinatario (si tratta del cosiddetto scontrino fiscale "parlante"). Com'è altresì noto (cfr circolare federale n. 7077), dal 1° gennaio 2008 tutti i suddetti dati devono essere riportati direttamente sullo scontrino e non possono più essere contenuti in documenti a questo allegati. Il Ministero della Salute, in proposito, ha precisato che, al momento dell'acquisto del medicinale, non è necessaria l'esibizione al farmacista della tessera sanitaria (la quale, com'è noto, riporta anche il codice fiscale dell'assistito). Pertanto, qualora l'assistito non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dell'assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalità (compresa la dichiarazione verbale).