Se la competenza a disporre il riconoscimento della "ruralità" della farmacia (con tutte le relative implicazioni in punto di "sconto" sul prezzo dei farmaci) spetta alla regione, i danni patiti dal farmacista sono in definitiva conseguenza non di una pretesa illegittimità del mancato riconoscimento della ruralità da parte del comune, ma della circostanza che egli non ha chiesto tale riconoscimento all'ente che avrebbe potuto disporlo. In sostanza il danno lamentato non presenta il requisito della ingiustizia e pertanto la domanda va respinta. In base all'articolo 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1980 n. 52 - la competenza in ordine alla formazione e revisione delle piante organiche delle farmacie e alla loro classificazione come urbane o rurali è riservata alla regione che la esercita in sede di adozione e periodica revisione della pianta organica delle farmacie. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)