10.1.08

Decreto legge 248/2007

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2007, il Dl è in vigore dalla stessa data. Le disposizioni in materia di farmaci sono contenute nell'articolo 9. La disposizione riguarda l'obbligo, per le aziende farmaceutiche titolari di AIC di medicinali non soggetti a prescrizione medica, di comunicare al Ministero della Salute e all'AIFA il prezzo massimo "ex factory" (vale a dire il prezzo praticato ai rivenditori) con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati. In relazione al prezzo dei medicinali SOP e OTC, il Dl fa presente alcuni aspetti. Fino al 31 dicembre 2007, in base a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 801 e 802 legge 296/2006), le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non potevano vendere al pubblico medicinali OTC e SOP ad un prezzo superiore a quello pubblicato sul sito internet dell'AIFA, in vigore al 31 dicembre 2006. Dal 1° gennaio 2008, non vi è più alcun limite o riferimento di prezzo per la determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, e tale prezzo è liberamente e autonomamente stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita. Detto prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. La circolare termina ricordando che l'articolo 5, comma 2, della legge 248/2006 (legge Bersani) vieta i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.