Il provvedimento della Corte Costituzionale riguarda anche i colleghi dipendenti da strutture pubbliche (Ospedali, ASL).
Ecco il testo che riproponiamo:
"La Corte costituzionale accoglie le tesi del Tribunale di Parma: è illegittimo che la misura del contributo dovuto all'ONAOSI sia determinata dal CDA della Fondazione. Inevitabili gli effetti a cascata sui ricorsi presentati avanti il TAR del Lazio e avanti i Giudici del lavoro.
E' giunta ad una svolta importante la vicenda dell'ONAOSI, o per meglio dire la vicenda della contribuzione obbligatoria da parte di tutti gli appartenenti alla professioni sanitarie iscritti agli Albi.
Infatti, la sentenza n. 190/2007 emanata il 5 giugno 2007 dalla Corte Costituzionale 8All. 1) ha accolto i rilievi dell'Ordinanza del 14 giugno 2006 emessa dal Tribunale di Parma, che prospettava l'incostituzionalità dell'articolo 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria del 2003).
Secondo il Giudice costituzionale, è illegittimo che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali italiani venga stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
La sentenza ha motivato: "Non v'è dubbio che ai contributi in esame, siccome determinati con atto unilaterale, alla cui adozione non concorre la volontà del privato, sia da attribuire la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, come tali soggette alla garanzia dettata dall'articolo 23 Costituzione". Dopodiché la Corte conclude che "Così individuata la portata della riserva di legge posta dall'a rt. 23 Costituzione, appare evidente che la disciplina legislativa sugli obblighi contributivi posti dalla norma denunciata, esaminata nel contesto dei dati normativi citati, non risponde ai requisiti indicati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale" e, quindi "Per tali ragioni, la questione di legittimità sollevata dal Tribunale rimettente, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, è fondata".
E' molto probabile che tale sentenza avrà immediati riflessi nel giudizio pendente avanti il TAR del Lazio, promosso dalla Federazione e nei contenziosi sollevati dinanzi ai vari giudici del lavoro dai singoli farmacisti, che hanno fatto opposizione alle cartelle di pagamento loro notificate che, inevitabilmente, verranno dichiarate nulle.
A seguito di questa sentenza, ogni iscritto non dipendente pubblico, che ha pagato e non ha intrapreso altre azioni (raccomandata all'ONAOSI di pagamento con riserva o ricorso a mezzo avvocato) deve decidere se invia re al più presto una lettera raccomandata all'ONAOSI con il seguente testo:
Testo lettera
Io sottoscritto dott. ........nato a ...........il .......... residente a ..............., iscritto all'Ordine ........
chiedo
la restituzione immediata dei contributi ONAOSI a me addebitati e da me versati in forza di una delibera consiliare ONAOSI adottata dal Consiglio ex art. 2 lettera e) Legge 7 luglio 1901 n. 306, quale sostituito dall'art. 52 comma 23 Legge 27 dicembre 2002 n. 289, norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 190 anno 2007 della Corte Costituzionale. Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni da oggi provvederò, senza ulteriore avviso, alla tutela giurisdizionale del mio buon diritto con conseguente aggravio di interessi, rivalutazione monetaria e spese."
Tutti coloro, invece, che si sono affidati per la tutela del loro buon diritto a professionisti di loro fiducia, ovviamente, dovranno fare riferimento ai loro professionisti ai quali altrettanto ovviamente resta affidato il singolo compito defensionale.
I farmacisti dipendenti da strutture pubbliche, per quanto riguarda i contributi a partire dal 1° gennaio 2007 che ritengono tali contributi iniqui ed illegittimi, potranno formalmente contestarne la legittimità, inoltrando al proprio datore di lavoro e all'ONAOSI una lettera del seguente tenore:
Testo lettera
Io sottoscritto dott............ nato ...............a ........ il .....residente,
chiedo
che non mi vengano operate le trattenute a titolo di contributo ONAOSI siccome determinate da atto consiliare ONAOSI e ciò anche alla luce della sentenza n. 190 anno 2007 della Corte Costituzionale chiedendo la restituzione di tutti i contributi trattenuti e versati all'ONAOSI a partire dal 1° gennaio 2003."
L'iscritto, dipendente pubblico, che vorrà fare ricorso alla competente autorità giurisdizionale perché accerti il non obbligo di debenza anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2007 chiedendo la restituzione di quanto trattenuto e versato, potrà rivolgersi a professionista legale di fiducia perché promuova un giudizio accertativo del non obbligo di debenza e di restituzione degli importi, invocando la incostituzionalità della legge finanziaria 2007 che ha sostituito la norma introdotta dalla finanziaria 2003, ricalcandone però sostanzialmente i termini già riconosciuti costituzionalmente illegittimi.
Ecco il testo che riproponiamo:
"La Corte costituzionale accoglie le tesi del Tribunale di Parma: è illegittimo che la misura del contributo dovuto all'ONAOSI sia determinata dal CDA della Fondazione. Inevitabili gli effetti a cascata sui ricorsi presentati avanti il TAR del Lazio e avanti i Giudici del lavoro.
E' giunta ad una svolta importante la vicenda dell'ONAOSI, o per meglio dire la vicenda della contribuzione obbligatoria da parte di tutti gli appartenenti alla professioni sanitarie iscritti agli Albi.
Infatti, la sentenza n. 190/2007 emanata il 5 giugno 2007 dalla Corte Costituzionale 8All. 1) ha accolto i rilievi dell'Ordinanza del 14 giugno 2006 emessa dal Tribunale di Parma, che prospettava l'incostituzionalità dell'articolo 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria del 2003).
Secondo il Giudice costituzionale, è illegittimo che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali italiani venga stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
La sentenza ha motivato: "Non v'è dubbio che ai contributi in esame, siccome determinati con atto unilaterale, alla cui adozione non concorre la volontà del privato, sia da attribuire la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, come tali soggette alla garanzia dettata dall'articolo 23 Costituzione". Dopodiché la Corte conclude che "Così individuata la portata della riserva di legge posta dall'a rt. 23 Costituzione, appare evidente che la disciplina legislativa sugli obblighi contributivi posti dalla norma denunciata, esaminata nel contesto dei dati normativi citati, non risponde ai requisiti indicati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale" e, quindi "Per tali ragioni, la questione di legittimità sollevata dal Tribunale rimettente, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, è fondata".
E' molto probabile che tale sentenza avrà immediati riflessi nel giudizio pendente avanti il TAR del Lazio, promosso dalla Federazione e nei contenziosi sollevati dinanzi ai vari giudici del lavoro dai singoli farmacisti, che hanno fatto opposizione alle cartelle di pagamento loro notificate che, inevitabilmente, verranno dichiarate nulle.
A seguito di questa sentenza, ogni iscritto non dipendente pubblico, che ha pagato e non ha intrapreso altre azioni (raccomandata all'ONAOSI di pagamento con riserva o ricorso a mezzo avvocato) deve decidere se invia re al più presto una lettera raccomandata all'ONAOSI con il seguente testo:
Testo lettera
Io sottoscritto dott. ........nato a ...........il .......... residente a ..............., iscritto all'Ordine ........
chiedo
la restituzione immediata dei contributi ONAOSI a me addebitati e da me versati in forza di una delibera consiliare ONAOSI adottata dal Consiglio ex art. 2 lettera e) Legge 7 luglio 1901 n. 306, quale sostituito dall'art. 52 comma 23 Legge 27 dicembre 2002 n. 289, norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 190 anno 2007 della Corte Costituzionale. Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni da oggi provvederò, senza ulteriore avviso, alla tutela giurisdizionale del mio buon diritto con conseguente aggravio di interessi, rivalutazione monetaria e spese."
Tutti coloro, invece, che si sono affidati per la tutela del loro buon diritto a professionisti di loro fiducia, ovviamente, dovranno fare riferimento ai loro professionisti ai quali altrettanto ovviamente resta affidato il singolo compito defensionale.
I farmacisti dipendenti da strutture pubbliche, per quanto riguarda i contributi a partire dal 1° gennaio 2007 che ritengono tali contributi iniqui ed illegittimi, potranno formalmente contestarne la legittimità, inoltrando al proprio datore di lavoro e all'ONAOSI una lettera del seguente tenore:
Testo lettera
Io sottoscritto dott............ nato ...............a ........ il .....residente,
chiedo
che non mi vengano operate le trattenute a titolo di contributo ONAOSI siccome determinate da atto consiliare ONAOSI e ciò anche alla luce della sentenza n. 190 anno 2007 della Corte Costituzionale chiedendo la restituzione di tutti i contributi trattenuti e versati all'ONAOSI a partire dal 1° gennaio 2003."
L'iscritto, dipendente pubblico, che vorrà fare ricorso alla competente autorità giurisdizionale perché accerti il non obbligo di debenza anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2007 chiedendo la restituzione di quanto trattenuto e versato, potrà rivolgersi a professionista legale di fiducia perché promuova un giudizio accertativo del non obbligo di debenza e di restituzione degli importi, invocando la incostituzionalità della legge finanziaria 2007 che ha sostituito la norma introdotta dalla finanziaria 2003, ricalcandone però sostanzialmente i termini già riconosciuti costituzionalmente illegittimi.