22.7.07

Decreto sul farmaco, luci e ombre

Il provvedimento aggiorna la normativa in materia di medicinali per uso umano, definita lo scorso anno con il decreto legislativo 219/2006, in attuazione del codice comunitario sui medicinali. Positiva la norma sulla cedibilità dell'etico senza ricetta in caso di emergenza, ma il Pharmaclick proprio non va

Molte le novità contenute nel decreto presentato dal Ministro della Salute Livia Turco, che il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdì scorso. Due le più importanti tra quante riguardano direttamente il farmacista. La prima è una norma che prescrive che entro il 31 dicembre 207 un decreto del ministro della Salute, sentiti gli Ordini dei medici, dovrà individuare le condizioni per consentire al farmacista, in caso di ''estrema necessità e urgenza'', di fornire, anche in assenza di prescrizione, un medicinale soggetto a prescrizione semplice o da rinnovare. La seconda, non certo positiva, è il passaggio in cui si dice che il ministro della Salute può autorizzare sperimentazioni di nuove modalità di fornitura di medicinali. Ciò permette di inquadrare giuridicamente alcune sperimentazioni, come quella di macchine distributrici che permettono il contatto a distanza con un farmacista. Immediato il commento della Federazione nazionale degli Ordini, che ha definito eccellente la prima misura e "allarmante" quella sulla sperimentazione del "Pharmaclik".

E' con sentito apprezzamento che la FOFI accoglie l'iniziativa del ministro della Salute e dell"intero Consiglio dei ministri, in merito all'approvazione del Decreto legislativo che consente, in casi di emergenza, la dispensazione di farmaci in assenza della necessaria prescrizione medica" dice il comunicato della Federazione. "Si tratta, infatti, di una misura da tempo sollecitata dalla Federazione per venire incontro sia alle esigenze dei cittadini che, pur sprovvisti di ricetta, si ritrovano ad avere urgente bisogno di farmaci anche salvavita, sia all'oggettivo disagio dei farmacisti, costretti, in quelle circostanze, a scontare la contraddizione tra doveri deontologici e obblighi di legge. Per questo la Federazione, con proposte adeguate, non farà certo mancare la sua collaborazione al ministro Turco per la definizione delle opportune norme da inserire nel Decreto ministeriale". Alla Federazione appare, invece, decisamente preoccupante, l'altra misura relativa alla sperimentazione della vendita dei farmaci attraverso i distributori automatici: "Il cosiddetto Pharmaclik, sia pur avviato su impulso della Commissione europea, è discutibile sotto due profili: consente la dispensazione di medicinali, di fatto, in assenza di un farmacista - il contatto per via telematica appare del tutto aleatorio - e rischia di aprire un varco pericoloso all'acquisto da parte dei minori.

In proposito, dunque, più che un semplice invito alla cautela, la Federazione rivolge alle istituzione un appello affinché siano valutate fino in fondo e con lungimiranza tutte le estreme conseguenze che questa misura potrebbe comportare". Ecco in rapida sintesi le altre innovazioni presentate dal Decreto. Per quanto riguarda le industrie, le richieste di variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di rilevanza minore possono essere attuate dall'azienda farmaceutica senza un provvedimento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); si semplificano la disciplina di smaltimento delle scorte dei farmaci e le procedure di rinnovo dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) a cinque anni dal primo rilascio. Si stabilisce anche che farmacisti, società di farmacisti titolari di farmacia e società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali; si modificano alcune disposizione del decreto legislativo 219 su responsabilità e competenze dei farmacisti in farmacia per adeguarle alla liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta.

Infine due norme che riguardano soprattutto i punti vendita esterni al canale farmacia: per i farmaci per automedicazione o comunque senza obbligo di ricetta, diventa possibile utilizzare fotografie o rappresentazioni grafiche delle confezioni dei medicinali sui cartelli che indicano i prezzi di vendita al pubblico ed eventuali sconti praticati in farmacia e nei punti-vendita previsti dal decreto-legge Bersani; sono previste conseguenze amministrative (chiusura temporanea o definitiva) per i reparti dei punti vendita del decreto-legge Bersani che commettano irregolarità nella vendita di farmaci.